Trust e protezione del patrimonio
Vari sono i motivi per possono indurre un soggetto alla costituzione di un trust. I più frequenti sono: la riservatezza, la protezione dei beni, la tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili, la tutela del patrimonio per finalità successorie, la beneficenza. Nel trust si costituisce un rapporto attraverso il quale un soggetto denominato trustee, gestisce un patrimonio che gli è stato trasferito da un altro soggetto, detto disponente (o settlor), per una finalità specifica. Spesso l’istituzione del trust prevede anche la nomina del cosiddetto guardiano (o protector) che ha il compito di verificare che le azioni del trustee siano effettivamente dirette a perseguire le finalità del trust.
E’ opportuno individuare due momenti essenziali nelle operazioni di trust. Si tratta dell’atto di costituzione e dell’atto di conferimento dei beni. Sebbene il conferimento dei beni possa avvenire contestualmente all’atto di costituzione si tratta di due atti ben distinti. Infatti, il disponente potrebbe decidere di istituire un trust con una dotazione minima in denaro rimandando ad un momento successivo il conferimento dei beni necessari al perseguimento delle finalità del trust.
Attraverso il conferimento di beni in trust il disponente, si spoglia della proprietà di parte o di tutti i suoi beni, con atto tra vivi o mortis causa e li affida al trustee il quale dovrà gestirli nell’interesse del beneficiario per il raggiungimento del fine specifico del trust.
I beni in trust pur essendo intestati al trustee rappresentano un patrimonio separato rispetto a quello del disponente e dello stesso trustee. Quest’ultimo ha il dovere di amministrare i beni in trust seguendo le disposizioni inserite nell’atto istitutivo di trust.
A volte l’atto istitutivo del trust prevede che il trustee stesso possa essere il beneficiario del trust (in questo caso si parla di trust “autodichiarato”).
La segregazione patrimoniale è l’aspetto fondamentale che caratterizza il trust; essa comporta che i beni in trust rappresentino un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente e del trustee e, pertanto, qualunque vicenda personale e patrimoniale che riguardi tali soggetti non colpisce i beni in trust. I beni in trust, quindi, non possano essere aggrediti dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari ed il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in trust (opera il cosiddetto vincolo di destinazione e di separazione).
Richiesta informazioni
La legge è complicata e molto articolata. Affidati allo studio notarile Lima, competenza e professionalità riconosciuta e certificata.